L'obiettivo principale del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE), i linea di continuità con i Trattati che lo precedono, consiste nel realizzare una progressiva integrazione degli Stati membri e instaurare un mercato comune fondato sulla libera circolazione di beni, persone, capitali e servizi e sul progressivo ravvicinamento delle politiche economiche.
Per raggiungere tale ambizioso obiettivo, gli Stati membri dell'Unione hanno rinunciato a parte della loro sovranità e hanno attribuito alle Istituzioni sovranazionali europee il potere di adottare atti legislativi (regolamenti, direttive, decisioni) che prevalgono sui diritti nazionali.
L'insieme di tutti questi atti costituisce il c.d. diritto derivato, la terza principale fonte del diritto dell'Unione dopo i trattati (c.d. diritto primario) e gli accordi internazionali.
Costituiscono diritto derivato gli atti giuridicamente vincolanti (regolamenti, direttive e decisioni) ma altresì gli atti c.d. non vincolanti (raccomandazioni e pareri) contemplati dal TFUE. Inoltre, fanno parte del diritto derivato, in quanto previsti dai Trattati, anche numerosi altri atti c.d. atipici in senso lato come, a titolo esemplificativo, i regolamenti interni delle istituzioni, i programmi d'azione, la constatazione dell'avvenuta approvazione del bilancio da parte del Presidente del Parlamento Europeo, taluni atti preparatori (le proposte della Commissione), le misure adottate dal Consiglio, le comunicazioni della Commissione.
REGOLAMENTO Un regolamento è un atto di portata generale (rivolto a soggetti non determinati e limitati) e obbligatorio in tutti i suoi elementi. Esso è direttamente applicabile in ogni Stato ossia stabilisce norme che sono immediatamente valide in tutti gli Stati membri come le leggi nazionali, senza che sia necessario alcun intervento da parte delle autorità nazionali (art. 288, c. 2, TFUE).
DIRETTIVA Una direttiva è un atto legislativo che stabilisce un obiettivo che tutti i paesi dell'UE devono realizzare ma ciascun paese può però decidere come procedere (art. 288, c. 3, TFUE). Non ha portata generale ma vincola uno Stato membro o più Stati membri (anche tutti eventualmente) che ne sono i soli destinatari. In genere, non sono atti direttamente applicabili e obbligatorie negli Stati membri in quanto abbisognano di uno specifico atto interno di recepimento che adatti la legislazione nazionale e gli obiettivi definiti nella direttiva. E' la stessa direttiva a fissare il termine tassativo entro il quale deve essere recepita nel diritto nazionale. Tuttavia, alcune Direttive, c.d. self executing, per il contenuto preciso e dettagliato che recano, sono immediatamente applicabili senza necessità di formale recepimento interno.
DECISIONE Una decisione è l'atto con il quale le istituzioni europee prendono provvedimenti su un caso particolare. Con tali atti le istituzioni possono ordinare, direttamente e in maniera vincolante, ad uno Stato membro, a un cittadino dell''Unione o a una impresa di agire o di astenersi dall'agire, conferirgli dei diritti o imporgli degli obblighi. La decisione è: • individuale: i destinatari devono essere designati individualmente, e questa è una caratteristica che distingue la decisione dal regolamento, • obbligatoria in tutti i suoi elementi.
RACCOMANDAZIONE Una raccomandazione non è vincolante, ma l'assenza di carattere vincolante non consente comunque di escludere qualsiasi effetto giuridico (Sentenza Grimaldi, C-322/08, 13 dicembre 1989, punto 18). Sono normalmente dirette agli Stati membri e contengono l'invito a conformarsi ad un certo comportamento.
PARERE Un parere è uno strumento che permette alle istituzioni europee di esprimere la loro posizione su una determinata materia senza imporre obblighi giuridici ai destinatari. Un parere non è vincolante. Può essere emesso dalle principali istituzioni dell'UE (Commissione, Consiglio, Parlamento), dal Comitato delle regioni e dal Comitato economico e sociale europeo. Durante il processo legislativo, i comitati emettono pareri che riflettono il loro specifico punto di vista, regionale o economico e sociale.
COMUNICAZIONE Sono adottate dalla Commissione con frequenza. Possono avere carattere informativo, come le Comunicazioni destinate ad alimentare il dialogo tra istituzioni su temi e materie su cui si prefigura l'adozione di veri e propri atti normativi, ma anche interpretativo, come quelle volte a far conoscere agli Stati ed agli operatori i diritti e gli obblighi ad essi derivanti dal diritto dell'Unione, in particolare alla luce degli sviluppi giurisprudenziali.
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